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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 16 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' sostituito dal
seguente:
"Nella prima attuazione della presente legge, la qualifica iniziale
di collocatore di 3ª classe prevista dal precedente art. 3 e'
conferita in soprannumero, in attesa di graduale assorbimento nel
contingente di 6000 posti previsto dallo stesso art. 3, al personale
incaricato cui all'art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, ed ai coadiutori di cui alla legge
21 agosto 1949, n. 586.
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe,
previsto dal precedente comma, e' effettuato a domanda degli
interessati, che alla data dell'entrata in vigore della presente
legge siano in possesso di licenza elementare, previo giudizio
favorevole della Commissione prevista dal successivo art. 17, al
personale che sia in servizio al 16 maggio 1956 e che alla stessa
data:
a) non abbia compiuto il 65° anno di eta';
b) abbia almeno sei mesi di anzianita' di servizio regolarmente
prestato;
c) sia in possesso dei requisiti generali richiesti per
l'ammissione negli impieghi alle dipendenze dello Stato.
La stessa Commissione procedera' all'inquadramento del personale
tenendo conto delle funzioni da questo esercitate, dell'anzianita' di
servizio e della capacita' dimostrata.
Il conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe,
previsto dal primo comma del presente articolo, e' disposto mediante
decreto Ministeriale e decorre, a tutti gli effetti, dal 10 luglio
1936".
La qualifica di collocatore di 3ª classe non potra' essere
conferita a coloro che, successivamente alla data del 10 luglio 1956,
abbiano per qualunque motivo rassegnato le dimissioni.