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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge.
Art. 1.
Il contributo annuo a favore dell'istituto di studi romani in Roma,
autorizzato con legge 16 aprile 1953, n. 325, e' elevato, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1957-58, da lire 8.000.000 a lire
16.000.000.