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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine stabilito dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n.
707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli
statuti sociali alle disposizioni della legge medesima viene
prorogato di due anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
- COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA