Legge Ordinaria n. 1210 del 03/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1957)
Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e' assegnato
il  personale  insegnante,  assistente,  di  segreteria,  tecnico  ed
ausiliario  appartenente  agli  attuali  ruoli organici statali delle
Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
  I  ruoli  organici  di  cui  al precedente comma sono aumentati dei
posti indicati nell'annessa tabella A.
  All'Istituto  superiore navale resta altresi' assegnato il posto di
professore   di   ruolo,   riservato   all'insegnamento   di  tecnica
commerciale   delle   imprese  di  navigazione  e  di  assicurazione,
istituito  con  la  convenzione  approvata con decreto del Presidente
della  Repubblica  2  novembre  1952,  n.  1382,  applicandosi  -  in
relazione il periodo di validita' della convenzione stessa - le norme
di  cui  agli  articoli  63,  comma secondo, e 100, comma secondo del
testo  unico  31  agosto  1933, n. 1592 Il contingente quantitativo e
qualitativo   del   personale   insegnante,  assistente,  tecnico  ed
ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale
ed  all'Istituto  superiore  orientale  e'  stabilito  dalla predetta
tabella  A;  il  personale di segreteria sara', assegnato ai predetti
Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.
 

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