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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli e' assegnato
il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed
ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle
Universita' e degli Istituti di istruzione superiore.
I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei
posti indicati nell'annessa tabella A.
All'Istituto superiore navale resta altresi' assegnato il posto di
professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica
commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione,
istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi - in
relazione il periodo di validita' della convenzione stessa - le norme
di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo del
testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 Il contingente quantitativo e
qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed
ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale
ed all'Istituto superiore orientale e' stabilito dalla predetta
tabella A; il personale di segreteria sara', assegnato ai predetti
Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.