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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 della legge 11 dicembre 1952, n. 2521, e' sostituito dal
seguente:
"L'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda
di Stato per i servizi telefonici sono autorizzate, per gli esercizi
dal 1952-53 al 1956-57, a costruire o ad acquistare alloggi di tipo
economico e popolare da concedere in uso al dipendente personale in
attivita' di servizio, nelle localita' ove le particolari esigenze
dei nuovi servizi rendano necessaria la destinazione del personale e
questo non abbia la possibilita' di procurarsi l'alloggio da privati
o enti edilizi.
Per le finalita' di costruzione di cui al comma precedente
l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e la Azienda di Stato
per i servizi telefonici sono autorizzate ad acquistare anche aree
private.
L'acquisto degli alloggi e' consentito entro il limite del 50 per
cento degli stanziamenti a condizione che gli stabili siano stati
costruiti da non oltre due anni alla data dell'acquisto".