Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini prorogati al 31 dicembre 1957 con la legge 27 dicembre
1956, n. 1416, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1959.