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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1957 al personale statale in attivita' di
servizio il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24
maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, e' concessa una 13ยช
mensilita' da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno e
pari all'80 per cento dello stipendio spettante a quest'ultima data,
escluso ogni altro assegno accessorio.
Si osserva, in quanto applicabile, l'art. 7, secondo, terzo, quarto
e quinto comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 25 ottobre 1946, n. 263, con le successive modificazioni.