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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In esecuzione delle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annessa al Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmato a
Parigi il 18 aprile 1951, reso esecutivo in Italia con legge 25
giugno 1952, n. 766, e ratificato il 25 luglio 1952, sono disposte le
provvidenze indicate all'art. 3 a favore del personale licenziato da
aziende siderurgiche rientranti nella sfera di applicazione del
Trattato anzidetto, successivamente al 1 maggio 1956 e comunque non
compreso nell'attuazione della legge 23 marzo 1956, n. 296.