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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre
1948, n. 1438, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le
modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.