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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facolta' di concedere
contributi a Comuni che, intendono adibire ad uso di scuola
elementare rurale costruzioni di loro proprieta', ne facciano
richiesta per sopperire a spese di adattamento.
Nello stabilire in quali casi ed in quale misura il contributo vada
erogato, si tiene conto della rispondenza allo scopo degli
adattamenti previsti e della relativa spesa, delle necessita' delle
finanze comunali e dello stato della zona, in rapporto alle esigenze
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.