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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme contenute negli articoli 16 e 18, comma primo, terzo e
quarto, della legge 27 dicembre 1953, numero 968, si applicano anche
per la liquidazione degli indennizzi per danni ai beni di cui
all'art. 4, lettere b), c) e d), purche' l'ammontare dell'indennizzo
da liquidarsi con decreto dell'Intendente di finanza o del Ministero
del tesoro non superi le lire 200 mila per ciascuna domanda.