Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi
statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di
abitazione urbani e rurali effettuate in difformita' delle
disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato
esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad
abitazione ne' al momento dell'evento bellico ne' successivamente.
La sanatoria e' esclusa nei casi nei quali la concessione sia,
conseguenza di reato.