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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il n. 4) dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, ratificato con legge 17 maggio
1952, n. 621, e' sostituito dal seguente:
"4) i criteri per il calcolo delle disponibilita' di mano d'opera
delle aziende condotte da coltivatori diretti e da mezzadri e coloni
parziari, considerando i ragazzi effettivamente occupati nella
conduzione del fondo per tutta l'annata agraria dai 14 ai 16 anni per
mezza unita' lavorativa di uomo o di donna, secondo il sesso, dai 16
ai 18 per il 75 per cento".