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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge
22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni e integrazioni,
e' stabilito nelle seguenti misure:
a) per il militare................................... L. 300
b) per la moglie..................................... " 300
c) per il figlio..................................... " 159
d) per il genitore................................... " 200
e) per il fratello o la sorella...................... " 159
f) per l'avo o l'ava................................. " 150