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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A modifica dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26
luglio 1944, n. 210, le promozioni ad aggiunto giudiziario, conferite
a norma degli articoli 1 e 2 del decreto medesimo, non sono soggette
a riserva di anzianita'.
La graduatoria dei promossi, formata in base alla classificazione
dagli stessi riportata nel concorso per uditore giudiziario,
sostituisce, a tutti gli effetti, la classificazione di cui all'art.
134 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA