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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I termini di validita', di cui all'art. 2 del decreto - legge 7
novembre 1954, n. 1026, convertito in legge 31 dicembre 1954, n.
1214, limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai
Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.