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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)
I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono
disimpegnati da:
a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) Depositi;
c) Sezioni vendita dei depositi;
d) Magazzini di vendita;
e) Rivendite.
Gli Ispettorati compartimentali sono istituiti e soppressi con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri, sui proposta del Ministro per le finanze.
I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono
istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli
Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le
rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni
vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono
rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita
cui sono aggregati.
Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e
contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali,
al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative
responsabilita'.