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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per l'esercizio finanziario 1955-56 il Governo della Repubblica e'
autorizzato ad acquistare all'estero materie prime, prodotti
alimentari ed altri prodotti essenziali ritenuti indispensabili per
assicurare l'approvvigionamento del Paese, nonche' a provvedere a
tutte le operazioni di conservazione e di distribuzione delle merci
anzidette.
Analoga facolta' viene riconosciuta per quanto concerne quelle
merci che lo stesso Governo della Repubblica ritenesse opportuno
acquisire avvalendosi degli aiuti di cui all'Accordo di cooperazione
economica in data 18 giugno 1948, approvato e reso esecutivo con la
legge 4 agosto 1948, n. 1108, e di altri piani di cooperazione
internazionale e per la durata degli Accordi medesimi.
Le operazioni di cui sopra sono disposte dalle Amministrazioni
interessate d'intesa con i Ministeri del tesoro e del commercio con
l'estero nel quadro dei programmi e dei criteri predisposti dal
Comitato interministeriale per la ricostruzione.