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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto
pubblico con personalita' giuridica e gestione autonoma.
L'Istituto ha sede legale in Roma.