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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' concesso all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese un
contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 110.000.000
nelle spese che l'Ente medesimo ha dovuto sostenere durante il
periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 per l'esercizio e la
manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e
della Caramola, nella Basilicata.