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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 5 del testo unico delle leggi per la risoluzione delle
controversie doganali, approvato con regio decreto 9, aprile 1911; n.
330, sostituito in virtu' dell'art. 1 del decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 443, la lettera f) e' ulteriormente sostituita come segue:
"f) il direttore generale della tutela economica dei prodotti
agricoli presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti (i osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1957
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO