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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 12
marzo 1948, n. 804, che disciplinano, nella prima attuazione del
medesimo decreto legislativo, la nomina dei sottufficiali, delle
guardie scelte e delle guardie forestali nel ruolo della carriera
esecutiva dei servizi dell'economia montana, e delle foreste, sono
sostituite dalle norme contenute nei seguenti articoli.