Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitu',
della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe
alla schiavitu', firmata in Ginevra il 7 settembre 1956.