Legge Ordinaria n. 1306 del 28/12/1957 (Pubblicata nella G.U. del 18 gennaio 1958)
Modifica all'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 449,
e' aggiunto il seguente comma: "I prestiti per l'acquisto di macchine
agricole,  di  cui al comma precedente, possono essere concessi anche
ai  piccoli  agricoltori  ed  alle  piccole  imprese  che  esercitino
lavorazioni  meccanico-agrarie  per conto altrui, con la garanzia del
patto  di  riservato  dominio  sulle  macchine stesse od altra idonea
forma, di tutela del credito".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - MEDICI - COLOMBO

                                              Visto,               il
Guardasigilli: GONELLA
 

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