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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 449,
e' aggiunto il seguente comma: "I prestiti per l'acquisto di macchine
agricole, di cui al comma precedente, possono essere concessi anche
ai piccoli agricoltori ed alle piccole imprese che esercitino
lavorazioni meccanico-agrarie per conto altrui, con la garanzia del
patto di riservato dominio sulle macchine stesse od altra idonea
forma, di tutela del credito".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA