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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai
seguenti Atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955
dalla IX Sessione delle Parti contraenti dell'Accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre
1947:
a) Protocollo di emendamento della parte I e degli articoli XXIX
e XXX dell'Accordo generale;
b) Protocollo di emendamento del preambolo e delle parti II e III
dell'Accordo generale;
a) Protocollo di emendamento alle disposizioni organiche
dell'Accordo generale.