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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre
1956, le misure degli assegni e dei relativi contributi per il
settore della lavorazione della foglia di tabacco della Cassa unica
per gli assegni familiari, previste dalla tabella H di cui ai testo
unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari,
modificate con legge 27 novembre 1956, n. 1418, sono sostituite da
quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.