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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 novembre 1956, al ruolo organico degli assistenti
ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172,
ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive
modificazioni, sono aggiunti 25 posti di ruolo.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio
decreto alla diretta ripartizione, fra le cattedre universitarie, dei
predetti 25 posti di assistente.