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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo a titolo di solidarieta' nazionale previsto dall'art.
38 dello Statuto della Regione siciliana viene determinato, per il
periodo 1 luglio 1955-30 giugno 1960, nell'importo di lire 75
miliardi, anche in rapporto al disposto dell'art. 25 della legge 10
agosto 1950, n. 646.