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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 98 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e' cosi'
modificato:
"Il termine per ricorrere in via amministrativa, ai sensi
dell'articolo precedente, e' di novanta giorni - a pena di decadenza
- dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e
la conseguente decisione deve essere pronunciata dagli organi
competenti entro i novanta giorni successivi alla data del ricorso.
Trascorso tale ultimo termine senza che la decisione sia stata
pronunciata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita'
giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del Codice di
procedura civile".