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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono prorogati al 30 giugno 1960 i termini di cui agli articoli 4 e
27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, fermo restando il termine per
la presentazione delle domande di contributo di cui all'art. 7 della
legge 27 dicembre 1953, n. 968.