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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge 3 novembre 1954,
n. 1042, e nell'art. 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si
applicano, in favore dell'Associazione italiana, della Croce Rossa,
anche nella giornata del 1 novembre di ciascun anno, fatta eccezione
per il sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale
cinematografiche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ANDREOTTI - MEDICI -
ZOLI - ANGELINI
Visto, il Guardasigilli: MORO