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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 22 della legge 9 agosto 1954, n. 748, sono soppresse le
parole: "186, n. 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO