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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni di cui al regio decreto 28 settembre 1934, n. 1820,
circa l'istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e
deceduti per cause di servizio, sono estese agli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
provvede coi normali stanziamenti del capitolo n. 86 dello stato di
previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per
l'esercizio finanziario 1956-57 e dei corrispondenti capitoli degli
esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, la variazione di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO