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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I limiti di eta' stabiliti dagli articoli 3 e 4 della legge 18
dicembre 1952, n. 2386, per la partecipazione ai concorsi per la
nomina a guardiamarina o sottotenente in servizio permanente dei
ruoli speciali della Marina militare sono elevati rispettivamente a
28 e 33 anni.