Legge Ordinaria n. 227 del 02/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 26 aprile 1957)
Aumento dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale dei ruoli speciali della Marina militare e autorizzazione a mantenere temporanee eccedenze nei gradi di ufficiale subalterno nel ruolo normale del Corpo delle armi navali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  di  eta'  stabiliti  dagli articoli 3 e 4 della legge 18
dicembre  1952,  n.  2386,  per  la partecipazione ai concorsi per la
nomina  a  guardiamarina  o  sottotenente  in servizio permanente dei
ruoli  speciali  della Marina militare sono elevati rispettivamente a
28 e 33 anni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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