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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il quinto comma dell'art. 116 del regio decreto 30 luglio 1940, n.
2041, e' sostituito dal seguente:
"Tale concessione e' subordinata al pagamento da parte dell'utente
dell'alloggio di un canone che, con decorrenza 1 luglio 1955, sara'
stabilito dalle Intendenze di finanza su parere degli Uffici tecnici
erariali, in misura non inferiore al decimo dello stipendio o del
compenso goduto dal personale fruente dell'alloggio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - MORO - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO