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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei casi in cui le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico
spettante ai sensi del decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345,
convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, risultino inferiori a quelle dell'assicurazione
obbligatoria prevista dall'articolo 941 del Codice della navigazione
e successive modificazioni, l'indennizzo e' elevato fino a
concorrenza dell'ammontare della predetta assicurazione.