Legge Ordinaria n. 23 del 05/02/1957 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1957)
Proroga del termine per la cessazione del corso legale e la prescrizione dei biglietti di Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2,
5  e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore
stabilito  con  l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha
sostituito  l'art.  5  della  legge  24  dicembre  1951,  n. 1405, e'
prorogato al 31 dicembre 1957.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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