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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per la sostituzione di biglietti di Stato da lire 1, 2,
5 e 10 con nuove monete metalliche di lega italiana di uguale valore
stabilito con l'art. 1 della legge 29 ottobre 1954, n. 1048, che ha
sostituito l'art. 5 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, e'
prorogato al 31 dicembre 1957.