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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei concorsi pubblici per i quali non sia scaduto il termine per la
presentazione delle domande alla data di entrata in vigore della,
presente legge ed in quelli che verranno indetti entro cinque anni
dalla data medesima, il servizio prestato dalle ostetriche addette
all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e Atti
Uffici sanitari provinciali e' equiparato per meta' della sua durata
a quello delle titolari di condotta.
Nei confronti delle predette ostetriche non si applica la
disposizione concernente il limite massimo di eta', fissato per
l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma.