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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' consentito il prelievo di parti del cadavere a scopo di
trapianto terapeutico se il soggetto ne abbia dato autorizzazione.
In mancanza di disposizioni dirette della persona, il prelievo e'
consentito qualora non vi sia opposizione da parte del coniuge o dei
parenti entro il secondo grado.
Il prelievo puo' essere effettuato anche in deroga alle
disposizioni vigenti, relative al periodo di osservazione del
cadavere, contenute nel regolamento di polizia mortuaria, approvato
con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, previo l'accertamento
della realta' della morte.
Per le modalita' del prelievo, l'uso delle parti del cadavere a
scopo terapeutico ed il preventivo accertamento della realta' della
morte, si osservano le norme di cui agli articoli seguenti.