Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Delle cattedre di storia dell'arte nei licei classici, disponibili
per la prima volta per effetto della legge 20 giugno 1956, n. 613,
venticinque vengono inserite nell'elenco di cui alla tabella annessa
alla legge 23 maggio 1956, n. 505, e saranno assegnate con le norme
ivi contenute.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a fissare un
termine per la presentazione delle domande degli aventi diritto ai
sensi delle disposizioni di cui al precedente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO