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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nell'art. 62 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio
1932, n. 1365, quale risulta sostituito dall'art. 12 del regio
decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2509, convertito nella legge 3
giugno 1937, n. 1318, il n. 3) e' sostituito dal seguente:
"3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro
profieno, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64
anni di eta' o di madre vedova".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1957
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - MARTINO
- MORO - MEDICI -
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO