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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui alla legge 11 luglio 1952, n. 765, si applicano
anche a tutti i contratti ivi considerati ed alle concessioni di
terre incolte od insufficientemente coltivate di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e al decreto
legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e
modificazioni, stipulati o disposte successivamente alla data di
entrata in vigore della predetta legge e comunque attualmente in
corso, e sempre che non sia intervenuta una sentenza di rilascio del
fondo, passata in giudicato.