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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I Comitati giurisdizionali territoriali e il Comitato
giurisdizionale centrale per le controversie in materia di
requisizioni, istituiti ai sensi degli articoli 77 e 78 del regio
decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive modificazioni, sono
soppressi.