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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per il conseguimento degli scopi indicati nella legge 21 agosto
1950, n. 698, il contributo di lire 375.000.000 a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, previsto
dalla legge 5 gennaio 1953, n. 31, e' elevato a lire 575.000.000 per
l'esercizio finanziario 1956-57 ed a lire 750.000.000 a partire
dall'esercizio 1957-58.