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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Lo Stato e' autorizzato, in via straordinaria, a cedere in uso ai
Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni,
attrezzature e mobili necessari per il funzionamento degli uffici
giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la
grazia e giustizia.
La spesa di lire 400 milioni sara' iscritta sullo stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio
1957-58.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, fara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1957
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MORO -
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO