Legge Ordinaria n. 251 del 14/04/1957 (Pubblicata nella G.U. del 2 maggio 1957)
Redazione a macchina di atti pubblici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella  stesura  delle  leggi,  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica,  dei  decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti
pubblici  per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano
o  a  stampa,  e'  ammessa  la  scrittura  a  macchina  purche' siano
adoperati   nastri   dattilografici   a  inchiostrazione  indelebile,
rispondenti  alle caratteristiche che saranno specificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il
tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia.
  Gli  errori  o  le  omissioni  di  battuta  o  di compilazione sono
corretti  con  chiamate  in  calce,  scritte anche a mano, in modo da
lasciare leggibile il testo modificato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)