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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella stesura delle leggi, dei decreti del Presidente della
Repubblica, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
dei Ministri, degli atti ricevuti dai notai e di tutti gli altri atti
pubblici per i quali le leggi vigenti richiedono la scrittura a mano
o a stampa, e' ammessa la scrittura a macchina purche' siano
adoperati nastri dattilografici a inchiostrazione indelebile,
rispondenti alle caratteristiche che saranno specificate con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il
tesoro ed il Ministro per la grazia e giustizia.
Gli errori o le omissioni di battuta o di compilazione sono
corretti con chiamate in calce, scritte anche a mano, in modo da
lasciare leggibile il testo modificato.