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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli
Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le
disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, le quali nei
confronti dei dipendenti degli Enti stessi, vengono integrate e
modificate da quelle contenute nella presente legge.
I dipendenti di detti Enti per essere ammessi a fruire dei benefici
derivanti dall'esodo volontario dovranno presentare domanda di
cessazione dal servizio nel termine di sei mesi dall'approvazione
delle deliberazioni di cui al primo comma.
Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi
dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le
modalita' e i limiti previsti dall'art. 6 della legge 27 febbraio
1955, n. 53.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche
quando gli Enti locali abbiano gia' adottato deliberazioni ai sensi
degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si
avvalgono ulteriormente della facolta' prevista dal primo comma del
presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata gia'
approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il
termine previsto dal secondo comma decorre, pero' dalla data
predetta.