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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 e' stanziata, nel
bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di L.
1.000.000.000 per la concessione di contributi integrativi a favore
dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano
stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni,
sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo
parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il
servizio dei locali giudiziari.