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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In materia di stato dei sottufficiali della Guardia i di finanza si
applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito
(Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599,
eccettuate quelle contenute negli articoli dal 57 al 59, con le
modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono
sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle
A e B annesse alla presente legge.