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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo concesso dallo Stato, ai sensi dell'art. 4
della legge 7, aprile 1930, n. 456, a favore dell'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani, stabilito in lire sessanta
milioni per effetto del decreto Presidenziale 9 ottobre 1951, n.
1189, e' elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56, a
lire 115.000.000.
E' altresi' concesso al predetto Istituto un contributo
straordinario di lire 55.000.000.